Eventi 2022

SALARIO MINIMO TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO

 I ricordi vanno al lungo ma motivato dibattito fra le organizzazioni sindacali sulla applicabilità o meno dell’art. 39 della Costituzione: i sindacati venivano registrati se il loro ordinamento interno era su base democratica e i contratti collettivi di conseguenza avevano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferiva.

Da allora però le vicende della politica, un ruolo più istituzionale ricoperto dai sindacati e un intervento molto significativo della magistratura hanno portato a risolvere il problema dell’efficacia ergo omnes della contrattazione collettiva e ad accantonare il problema dell’attuazione dell’art. 39 della Costituzione. In particolare vanno ricordate la cosiddetta legislazione di sostegno e la giurisprudenza sul carattere obbligatorio e precettivo dell’art. 36 della Costituzione e la individuazione della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria come quella “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Il mondo di oggi e la società di questi tempi ci presentano però preoccupanti novità tali da porci questi interrogativi:

La politica e il livello culturale della sua progettazione offrono garanzie di positivo approccio ai gravi, pesanti, inquietanti problemi sociali?

Il sindacato ha la capacità di rappresentare il mondo del lavoro e di offrire solidi ed efficaci modelli culturali?

E’ da tenere in considerazione il fenomeno, sempre più diffuso nelle società ad alto sviluppo industriale, delle dimissioni?

Abbiamo pensato a questa storia e a questi problemi quando abbiamo ritenuto di organizzare un incontro sul tema del salario minimo, della legge e del contratto collettivo

 

Venerdì, 16 settembre 2021 - ore 17

Teaching Hub, Campus di Forlì - Aula 2

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XXXIV ANNIVERSARIO UCCISIONE

 

 

La Fondazione Ruffilli insieme alle Istituzioni, e alla cittadinanza ricorderà Roberto Ruffilli nel XXXIV anniversario della sua uccisione con due momenti dedicati all’uomo e al suo pensiero:

SABATO 16 APRILE 2022 -Ore 10.30 Corso Diaz 116 - Forlì

Deposizione di corona alla targa in ricordo del Senatore Roberto Ruffilli
alla presenza del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, dei Familiari
e del Presidente della Fondazione Ruffilli Pier Giuseppe Dolcini.
La deposizione sarà seguita da un momento di preghiera officiato
dal Vescovo della Diocesi di Forlì Bertinoro Livio Corazza.
 
 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 - Ore 17.00 Fabbrica delle Candele - p.tta Corbizzi, 9-30 - Forlì
 
“RIFORMARE L’AMMINISTRAZIONE ITALIANA. SE NON ORA QUANDO?”
Lectio Magistralis di GUIDO MELIS
 
 
 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E COSTITUZIONE

 
Incontro nell'ambito dell'approfondimento sul tema COSTITUZIONE

 

 

  

PDR doppio

 

Incontro nell'ambito dell'approfondimento sul tema COSTITUZIONE

 

Facendo seguito allora alle prospettive di lavoro relative al pensiero politico, storico e giuridico di Roberto Ruffilli, non possiamo evitare un rilevante impegno di studio e di approfondimento sulla nostra Carta Costituzionale.

Alcune riflessioni vanno fatte fin da subito.

Una costituzione, nella sua prima parte rappresenta un notevole salto di qualità rispetto agli altri testi costituzionali contemporanei per quanto riguarda i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, i rapporti etico sociali e quelli economici (si pensi agli artt. 41,42 e 43 e ai rapporti politici).

Nel contempo va messo in evidenza come soprattutto in questa prima parte la costituzione ci offre una dimensione della vita collettiva che non si limita alla grande dicotomia fra il settore pubblico e il settore privato ma fa riferimento anche a un altro settore che, pur essendo privato, ha una dimensione sociale e finalità collettive.

E’ opportuno in proposito riportare alcune considerazioni sulla carta scritte da Paolo Grossi, già Presidente della Corte Costituzionale, che ne illustrano magistralmente le fondamenta e le notevoli innovazioni (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato – Il Mulino, 2017).

Però, sia chiaro: non un catalogo di diritti modellati sul soggetto unitario ed astratto della frusta tradizione giusnaturalistica, bensì un contesto organico di diritti e di doveri quale corredo del cittadino comune pensato nella sua esistenza quotidiana; pertanto, non un individuo isolato e solipsistico ma una persona quale creatura relazionale in stretto rapporto con l’altro all’interno di tante comunità, da quella familiare a quella religiosa, politica, sindacale professionale, assistenziale.

Quale breviario giuridico valevole per l’esistenza di ogni giorno, la Costituzione novecentesca non può non avere un contenuto prevalentemente nuovo, e vi parlerà di religione, cultura, scuola, lavoro, economia, salute, paesaggio, ossia di tante dimensioni dell’esistenza colte anche nella loro immersione fattuale.

Riteniamo che questi principi e queste caratteristiche vadano mantenuti; come va mantenuta tutta quella parte della Costituzione che, a partire dalle formazioni sociali dell’art. 2 favorisce ed auspica il formarsi del pluralismo sociale.

Come va considerato e valutato positivamente anche il pluralismo istituzionale della seconda parte della Carta e i principi che di detto pluralismo stanno alla base: il controllo reciproco, la funzione di equilibrio e di intervento nei momento di grande importanza per la vita democratica, la fondamentale e irrinunciabile giurisdizione sulle leggi della Corte Costituzionale.

Non solo, ma anche l’essenziale e irrinunciabile principio dell’autonomia della Magistratura.

Certamente questa offerta soprattutto negli ultimi tempi, di una sorta di “democrazia riflessiva” va resa più rapida e in grado di dare risposte funzionali alla modernità e alla velocità dei cambiamenti dei rapporti sociali.

Al riguardo si pone in questo momento un problema di non poco conto sul quale la debolezza della politica sembra scivolare senza affrontarlo con l’importanza che impone.

Si tratta di una ipotesi di Repubblica Presidenziale che rappresenterebbe non solo una radicale modifica del sistema istituzionale ma un vero e proprio sovvertimento dello stesso.