Art.1 - Istituzione e Denominazione
E' costituita, ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione "Roberto Ruffilli".
La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e dal Codice del Terzo Settore.
A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l’ente assumerà la denominazione “Fondazione Roberto Ruffilli ETS”.
Art.2 - Sede
La Fondazione ha sede in Forlì.
La modifica dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata ai sensi di legge.
Art.3 - Finalità e attività
La Fondazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera G art. 5 del D. Lgs. 117/2017); - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera W art. 5 del D. Lgs. 117/2017).
Nell'ambito delle suddette attività, in particolare la Fondazione:
- promuove, organizza, finanzia, anche in collaborazione con Enti e Organismi di carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, ogni iniziativa volta allo sviluppo e alla qualificazione delle scienze politiche ed economiche, con particolare riferimento alle discipline internazionalistiche e di cultura internazionale;
- promuove e agevola la formazione della più elevata professionalità dell'operatore internazionale, nonché iniziative idonee a favorire l'interscambio delle esperienze e delle collaborazioni professionali, scientifiche e culturali, nel quadro delle crescenti relazioni dell'Italia con i paesi europei ed extra europei;
- realizza i servizi di documentazione atti al perseguimento delle proprie finalità, avvalendosi anche della Biblioteca donata dal Sen. Ruffilli all'Università in Romagna;
- attua e favorisce, anche in collaborazione con altre istituzioni, programmi di ricerca nelle materie e per gli obiettivi inerenti alle sue finalità;
- adotta le iniziative idonee ad intensificare i collegamenti con i maggiori centri di promozione e studio delle discipline inerenti alle sue finalità, specie attraverso l'organizzazione di stages e di scambi fra e per operatori aziendali, docenti, ricercatori e studenti;
- promuove e/o concorre all'attuazione di iniziative volte a stimolare sinergie tra Università e mondo produttivo, nonchè di ricerche a carattere comparativo nelle tematiche economiche, organizzative, giuridiche, politologiche, amministrative, sociali;
- conferisce borse di studio e premi volti al raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti. I beneficiari verranno scelti fra i laureandi e i neolaureati, meritevoli per profitto negli studi segnalatisi per la validità scientifica della tesi di laurea;
- agevola e promuove, nel quadro previsto nei precedenti punti, ogni altra iniziativa idonea al potenziamento, alla qualificazione, alla valorizzazione degli insediamenti universitari in Romagna, con particolare riferimento agli studi storico-politici, economici, giuridici dei Corsi universitari in Forlì.
La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Art.4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
Il fondo di dotazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo e potrà essere successivamente aumentato con donazioni o apporti espressamente destinati a fondo di dotazione per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i propri programmi d'attività, presso Enti ed Organismi sia pubblici che privati.
I contributi e le sponsorizzazioni, anche se erogate da soci fondatori, non costituiscono incremento del fondo di dotazione.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
Ai fini di cui al comma che precede è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 - I Soci della Fondazione
I Soci della Fondazione sono:
- soci fondatori
- soci individuali
Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e ne hanno formato il patrimonio iniziale.
Sono soci individuali le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono alla realizzazione delle finalità della Fondazione a mezzo di contributi in denaro, beni o servizi, nella forma, nella misura e con la periodicità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
La qualità di socio individuale si acquista con la deliberazione di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.
Art.6 - Requisiti generali dei soci individuali
Per essere ammesse in qualità di soci individuali, le persone fisiche devono avere la piena capacità civile e possedere requisiti di specchiata moralità e di indiscussa probità.
Le persone giuridiche private, per essere ammesse a soci individuali, devono essere amministrate da persone in possesso delle stesse caratteristiche e degli stessi requisiti richiesti per le persone fisiche. Se esercenti attività commerciali, non devono trovarsi sottoposte a procedure concorsuali o similari, né lo devono essere state negli ultimi 10 anni.
I soci individuali aventi i requisiti di cui all'articolo 4, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017 devono rappresentare la minoranza del numero complessivo dei soci individuali.
I soci individuali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione dell'avvenuta perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione ovvero dell'insorgenza di situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione stessa.
I soci individuali persone fisiche decadono, con dichiarazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, in caso di perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione, di insorgenza di situazioni di incompatibilità con le finalità e il prestigio della Fondazione, nonché allorché riportino una condanna in sede penale, che menomi la loro onorabilità.
I soci individuali persone giuridiche private decadono, con dichiarazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, in caso di perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione, di insorgenza di situazioni di incompatibilità con le finalità e il prestigio della Fondazione.
Qualora le cause di decadenza previste per le persone fisiche colpiscano il rappresentante delle persone giuridiche socie (e non l'ente stesso), esse dovranno provvedere alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile.
La qualità di socio individuale si perde anche per dimissioni.
Art.7 - Organi della Fondazione e libri sociali
Sono organi della Fondazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.
Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.
Alla verbalizzazione dei lavori dell’adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell’art.2375 c.c..
La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
Il libro dei soci, quello delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e quello delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di Controllo sono tenuti dal Segretario, se nominato, della Fondazione.
La Fondazione tiene inoltre i libri ed i registri contabili che si rendano necessari a norma delle disposizioni vigenti in materia, per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata senza fini di lucro.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
Art.8 - L'Assemblea della Fondazione
L'Assemblea della Fondazione è convocata dal Presidente della Fondazione stessa ed è costituita dai soci fondatori e dai soci individuali in regola con la contribuzione.
L'Assemblea:
- delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
- nomina i rappresentanti dei soci individuali in seno al Consiglio di Amministrazione, con voto limitato ai soli soci individuali, con le modalità previste al comma 10 del presente articolo;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di attività della Fondazione;
- esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, sulle questioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in ordine alle modifiche statutarie della Fondazione;
- esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine al programma di attività e ai bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e ad esso sottoposti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno; può essere convocata per l'esame di ogni problema relativo al funzionamento ed all'attività della Fondazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, o di almeno 1/3 dei suoi componenti, inviata con lettera raccomandata A/R al Presidente della Fondazione.
L'Assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento 7 giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con maggiore anzianità di nomina nel Consiglio di Amministrazione e, in caso di parità di questa condizione, con maggiore età. Nel caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti l’Assemblea è presieduta dal socio più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di appartenenza e di età.
I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato, munito di delega scritta.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Con riferimento alle delibere di nomina degli amministratori di cui al comma 2 del presente articolo, stante quanto disposto nell'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, non può essere attribuito ai soci individuali amministrazioni pubbliche più del 49% dei diritti di voto spettanti all'insieme dei soci individuali presenti e rappresentati nell'adunanza. Le votazioni avvengono in forma palese salvo che si riferiscano a giudizi su persone in caso di ammissione o decadenza soci, nel qual caso hanno luogo a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni relative ai bilanci gli Amministratori non hanno voto.
Il verbale della riunione è redatto da un segretario, nominato di volta in volta dall’Assemblea, salvo che per legge non sia richiesto l'intervento del Notaio, ed è firmato da colui che la presiede e dal Segretario stesso.
Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da rappresentanti dei soci fondatori e dei soci individuali. I componenti sono nominati come segue:
- i soci fondatori nominano ciascuno un proprio rappresentante;
- i soci individuali, riuniti in assemblea, nominano un loro rappresentante ogni dieci soci o frazione di dieci, per non più di cinque rappresentanti salvo che sia necessario nominare più componenti per assicurare il rispetto della norma dell'art. 4 comma 2, del Dls 117/2017.
In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati da fondatori che siano enti pubblici o altri soggetti elencati nell'articolo 4, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017 deve essere inferiore alla metà del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Al fine di rispettare quanto previsto nell’articolo 4, comma 2, del CTS il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari al doppio di quelli nominati dai fondatori che siano pubbliche amministrazioni e dalla Regione Emilia Romagna, aumentato di uno. Pertanto, qualora i fondatori – pubbliche amministrazioni e la Regione Emilia Romagna nominino complessivamente 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da 13 consiglieri.
Sono componenti di diritto il rappresentante della Regione Emilia Romagna e il rappresentante della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, rispettivamente designati. I Consiglieri restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. Essi debbono accettare per iscritto la carica.
Il Consiglio di Amministrazione può, deliberando con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, aumentare il numero dei componenti fino a 15, attuando tale aumento mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
Qualora, in particolare, i componenti cooptati non accettino per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente, si intende che l'abbiano rifiutata; in tal caso il Consiglio può procedere ad una nuova cooptazione.
Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificazione valida, non prenda parte a tre riunioni consecutive viene considerato decaduto dal Consiglio stesso. In questo caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza, il Presidente della Fondazione:
- se il componente decaduto era stato nominato da uno dei soci fondatori, invita sollecitamente il socio stesso a provvedere alla nomina del nuovo componente;
- se il componente decaduto era stato designato dall'assemblea, in rappresentanza dei soci individuali, provvede con sollecitudine a convocare l'assemblea per la desi-gnazione del nuovo rappresentante dei soci individuali medesimi;
- se il componente era stato nominato per cooptazione, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere in ordine ad una eventuale nuova cooptazione;
- se il componente faceva parte del Consiglio di diritto, il Presidente ne dà notizia all'Ente che lo ha designato ai fini della sua sostituzione.
Art.10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione:
- approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, a cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- approva i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché degli acquisti, e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera sull'ammissione dei soci individuali siano essi persone fisiche e/o giuridiche ed in tale ultimo caso anche sulla decadenza dei relativi rappresentanti, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- delibera programmi specifici di attività scientifica e culturale e ne determina le modalità di realizzazione, avvalendosi eventualmente di esperti e studiosi
- dispone l’impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili, secondo i correnti canoni di prudenza;
- disciplina l'organizzazione e definisce le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente statuto;
- provvede alla nomina di due dei tre dei componenti dell'Organo di Controllo; provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- provvede a definire le modalità di versamento e le modalità per finanziare l'attività, nonché i contributi dei soci individuali;
- può provvedere alla nomina del Presidente della Commissione Scientifica e, su proposta di quest'ultimo, dei componenti della Commissione stessa;
- può provvedere alla nomina del Segretario;
- può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque consiglieri, tra i quali il Presidente, deliberando contestualmente i poteri e i compiti che ritiene di attribuirgli.
Art.11 - Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori per determinati affari, determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Ese-cutivo, se nominato. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a un Vice Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente con la maggiore anzianità di nomina nel Consiglio di Amministrazione e, in caso di parità di questa condizione, con la maggiore età.
Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, da ratificare nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art.12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Nel caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti è presieduto dal Consigliere più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, del giorno, dell’ora e del luogo della riunione devono essere spediti, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima della data fissata al domicilio dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo. . In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante posta elettronica, almeno un giorno prima.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario, se nominato, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione scientifica, se istituita.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, se nominato, ovvero da un segretario designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, ed è firmato da colui che le presiede e dal Segretario stesso.
Art.13 - Organo di Controllo
Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo , formato da tre membri, che durano in carica tre esercizi, di cui due nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti fra persone iscritte all'albo ufficiale dei Revisori, uno designato dal Ministero degli Interni e sono rinnovabili.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell'Organo di Controllo riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sue sedute.
Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
Art.14 - La Commissione Scientifica
La Commissione Scientifica, se istituita, è composta da un numero di membri variabile da tre a sette, compreso il suo Presidente, ed è nominata, su proposta di quest’ultimo, dal Consiglio di Amministrazione.
Presidente e Commissione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Essa formula proposte ed elabora programmi di attività scientifica e culturale, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 – Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, se nominato, collabora con il Presidente e lo assiste nell’ordinaria amministrazione. È convocato dal Presidente stesso che lo presiede.
Art.16 - Il Segretario
Il Segretario della Fondazione, se nominato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione; è responsabile della gestione delle attività dell'Istituto e dell'organizzazione tecnica e funzionale interna; cura l'attuazione dei programmi.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione Scientifica, senza diritto di voto, qualora non sia membro di detti organi.
Art.17 Regolamento Interno
Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Il regolamento dovrà prevedere:
- le modalità di versamento e le modalità per determinare l'entità dei contributi dei terzi per finanziare l'attività, fermo restando che i contributi verranno in ultima istanza deliberati autonomamente, di volta in volta, dai singoli contribuenti;
- le modalità ed i criteri di dettaglio per l'erogazione delle rendite, stabilendo il numero o l'ammontare delle borse di studio da erogare annualmente, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività ed il funzionamento della Fondazione;
- criteri di stima dei mezzi materiali messi a disposizione della Fondazione dagli Enti fondatori o contribuenti;
- le disposizioni per i contratti di lavoro ed incarichi professionali.
Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione potrà valersi di personale messo a disposizione, in via permanente o temporanea, dagli Enti i cui rappresentanti fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed utilizzerà, in via prioritaria, le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza degli Organismi rappresentati nel Consiglio stesso.
Art.18 - I Bilanci
Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze, esposte nella delibera di approvazione, lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell’art. 3 ultimo comma del presente Statuto.
E’ fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale previste nel presente statuto.
Art.19 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore.
Art.20 - Gratuità degli Incarichi
Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive.
Ai soli componenti dell’Organo di Controllo spetta un compenso nei limiti previsti dalla disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente.
Art.21 - Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Firmato: Dolcini Pier Giuseppe
Firmato: Marco Maltoni Notaio