La Fondazione Ruffilli

Statuto

 

pdf area 40x17  STATUTO

 

Art. 1 - Istituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione "Roberto Ruffilli".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Forlì ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 3 - Finalità e attività

La Fondazione, che non ha scopi di lucro:
  • promuove, organizza, finanzia, anche in collaborazione con Enti e Organismi di carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, ogni iniziativa volta allo sviluppo e alla qualificazione delle scienze politiche ed economiche, con particolare riferimento alle discipline internazionalistiche
  • promuove e agevola la formazione della più elevata professionalità dell'operatore internazionale, nonché iniziative idonee a favorire l'interscambio delle esperienze e delle collaborazioni professionali, scientifiche e culturali, nel quadro delle crescenti relazioni dell'Italia con i paesi europei ed extra europei
  • realizza i servizi di documentazione atti al perseguimento delle proprie finalità, avvalendosi anche della Biblioteca donata dal Sen. Ruffilli all'Università in Romagna;
  • attua e favorisce, anche in collaborazione con altre istituzioni, programmi di ricerca nelle materie e per gli obiettivi inerenti alle sue finalità
  • adotta le iniziative idonee a intensificare i collegamenti con i maggiori centri di promozione e studio delle discipline inerenti alle sue finalità, specie attraverso l'organizzazione di stage e di scambi fra e per operatori aziendali, docenti, ricercatori e studenti
  • promuove e/o concorre all'attuazione di iniziative volte a stimolare sinergie tra Università e mondo produttivo, nonché di ricerche a carattere comparativo nelle tematiche economiche, organizzative, giuridiche, politologiche, amministrative, sociali
  • conferisce borse di studio e premi volti al raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti. I beneficiari saranno scelti fra i laureandi e i neolaureati, meritevoli per profitto negli studi segnalatisi per la validità scientifica della tesi di laurea
  • agevola e promuove, nel quadro previsto nei precedenti punti, ogni altra iniziativa idonea al potenziamento, alla qualificazione, alla valorizzazione degli insediamenti universitari in Romagna, con particolare riferimento agli studi storico-politici, economici, giuridici dei Corsi universitari in Forlì.

Art. 4 - Patrimonio - Funzionamento

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari e immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i propri programmi d'attività, presso Enti e Organismi sia pubblici che privati.

I contributi e le sponsorizzazioni, anche se erogati da soci fondatori, non costituiscono incremento del patrimonio, salvo che non sia espressamente disposto in altro senso o che, in tal senso, non disponga il Consiglio di amministrazione. Essi sono erogati per finanziare le attività della Fondazione insieme ai proventi della gestione del patrimonio.

Gli eventuali avanzi verranno investiti nell'attività istituzionale. La Fondazione non può effettuare alcuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, salvo diverse previsioni normative.

La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Il libro dei soci, quello delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quello delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori sono tenuti dal Segretario, se nominato, della Fondazione.

La Fondazione tiene inoltre i libri e i registri contabili che si rendano necessari a norma delle disposizioni vigenti in materia, per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata senza fini di lucro.

Art. 5 - I soci della Fondazione

I soci della Fondazione sono:

  • soci fondatori
  • soci individuali.


Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e ne hanno formato il patrimonio iniziale. Sono soci individuali le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono alla realizzazione delle finalità della Fondazione a mezzo di contributi in denaro, beni o servizi, nella forma, nella misura e con la periodicità determinate dal Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio individuale si acquista con la deliberazione di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 6 - Requisiti generali dei soci individuali

Per essere ammesse in qualità di soci individuali le persone fisiche devono avere la piena capacità civile e possedere requisiti di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Le persone giuridiche private, per essere ammesse a soci individuali, devono essere amministrate da persone in possesso delle stesse caratteristiche e degli stessi requisiti richiesti per le persone fisiche. Se esercenti attività commerciali, non devono trovarsi sottoposte a procedure concorsuali o similari, né lo devono essere state negli ultimi 10 anni.

I soci individuali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione dell'avvenuta perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione ovvero dell'insorgenza di situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione stessa. I soci individuali persone fisiche decadono, con dichiarazione insindacabile del Consiglio di amministrazione, in caso di perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione, di insorgenza di situazioni di incompatibilità con le finalità e il prestigio della Fondazione, nonché allorché riportino una condanna in sede penale, che menomi la loro onorabilità.

I soci individuali persone giuridiche private decadono, con dichiarazione insindacabile del Consiglio di amministrazione, in caso di perdita delle caratteristiche richieste per l'ammissione, di insorgenza di situazioni di incompatibilità con le finalità e il prestigio della Fondazione.

Qualora le cause di decadenza previste per le persone fisiche colpiscano il rappresentante delle persone giuridiche socie (e non l'ente stesso), esse dovranno provvedere alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile.

La qualità di socio individuale si perde anche per dimissioni.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • L'Assemblea dei soci
  • Il Consiglio di amministrazione
  • Il Presidente della Fondazione
  • Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 8 - L'Assemblea della Fondazione

L'Assemblea della Fondazione è convocata dal Presidente della Fondazione stessa ed è costituita dai soci fondatori e dai soci individuali in regola con la contribuzione.

L'Assemblea:

  • delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento
  • nomina i rappresentanti dei soci individuali in seno al Consiglio di amministrazione, con voto limitato ai soli soci individuali
  • formula proposte al Consiglio di amministrazione in materia di attività della Fondazione
  • esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, sulle questioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di amministrazione
  • esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, su richiesta del Consiglio di amministrazione, in ordine alle modifiche statutarie della Fondazione
  • esprime il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine al programma di attività e ai bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione e ad esso sottoposti. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno; può essere convocata per l'esame di ogni problema relativo al funzionamento ed all'attività della Fondazione, su richiesta del Consiglio di amministrazione, o di almeno un terzo dei suoi componenti, inviata con lettera raccomandata A/R al Presidente della Fondazione.


L'Assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci, anche via fax, 7 giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con maggiore anzianità di nomina nel Consiglio di amministrazione e, in caso di parità di questa condizione, con maggiore età. Nel caso di assenza o impedimento di tutti i vicepresidenti l’Assemblea è presieduta dal socio più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di appartenenza e di età.

I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato, munito di delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni avvengono in forma palese salvo che si riferiscano a giudizi su persone in caso di ammissione o decadenza soci, nel qual caso hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Nelle deliberazioni relative ai bilanci gli Amministratori non hanno voto.

Il verbale della riunione è redatto da un segretario, nominato di volta in volta dall’Assemblea, ed è firmato da colui che la presiede e dal Segretario stesso.

Art. 9 - Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti dei soci fondatori e dei soci individuali. I componenti sono nominati come segue:

  • i soci fondatori nominano ciascuno un proprio rappresentante
  • i soci individuali, riuniti in assemblea, nominano un loro rappresentante ogni dieci soci o frazione di dieci, per non più di cinque rappresentanti.


Sono componenti di diritto il rappresentante della Regione Emilia-Romagna e il rappresentante della Camera di commercio di Forlì-Cesena, rispettivamente designati.

I Consiglieri restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi debbono accettare per iscritto la carica.

Il Consiglio di amministrazione può, deliberando con la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, aumentare il numero dei componenti fino a 15, attuando tale aumento mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso. Qualora, in particolare, i componenti cooptati non accettino per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente, si intende che l'abbiano rifiutata; in tal caso il Consiglio può procedere ad una nuova cooptazione.

Il componente del Consiglio di amministrazione che, senza giustificazione valida, non prenda parte a tre riunioni consecutive viene considerato decaduto dal Consiglio stesso. In questo caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza, il Presidente della Fondazione:

  • se il componente decaduto era stato nominato da uno dei soci fondatori, invita sollecitamente il socio stesso a provvedere alla nomina del nuovo componente
  • se il componente decaduto era stato designato dall'assemblea, in rappresentanza dei soci individuali, provvede con sollecitudine a convocare l'assemblea per la designazione del nuovo rappresentante dei soci individuali medesimi
  • se il componente era stato nominato per cooptazione, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere in ordine ad una eventuale nuova cooptazione
  • se il componente faceva parte del Consiglio di diritto, il Presidente ne dà notizia all'Ente che lo ha designato ai fini della sua sostituzione.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione:

  • approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, a cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
  • approva i regolamenti
  • delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché degli acquisti, e le alienazioni dei beni mobili ed immobili
  • delibera sull'ammissione dei soci individuali siano essi persone fisiche e/o giuridiche ed in tale ultimo caso anche sulla decadenza dei relativi rappresentanti, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o privati, nazionali o internazionali
  • delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti
  • delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento
  • delibera programmi specifici di attività scientifica e culturale e ne determina le modalità di realizzazione, avvalendosi eventualmente di esperti e studiosi
  • dispone l’impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili, secondo i correnti canoni di prudenza
  • disciplina l'organizzazione e definisce le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente statuto
  • provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti
  • provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico
  • provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione
  • provvede a definire le modalità di versamento e le modalità per finanziare l'attività, nonché i contributi dei soci individuali
  • può provvedere alla nomina del Presidente della Commissione scientifica e, su proposta di quest'ultimo, dei componenti della Commissione stessa
  • può provvedere alla nomina del Segretario
  • può nominare al suo interno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque consiglieri, tra i quali il Presidente, deliberando contestualmente i poteri e i compiti che ritiene di attribuirgli.

Art. 11 - Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un presidente e uno o più vicepresidenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori per determinati affari, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, se nominato. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a un Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente con la maggiore anzianità di nomina nel Consiglio di amministrazione e, in caso di parità di questa condizione, con la maggiore età.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, da ratificare nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vicepresidenti secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Nel caso di assenza o impedimento di tutti i vicepresidenti è presieduto dal Consigliere più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, del giorno, dell’ora e del luogo della riunione devono essere spediti, anche via telefax, almeno sette giorni prima della data fissata al domicilio dei consiglieri e dei revisori dei conti. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax, almeno un giorno prima.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario, se nominato, che assolve le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione scientifica, se istituita.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, se nominato, ovvero da un segretario designato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, ed è firmato da colui che le presiede e dal Segretario stesso.

Art. 13 - Il Collegio dei revisori contabili

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, che durano in carica tre esercizi, di cui due nominati dal Consiglio di amministrazione e scelti fra persone iscritte all'albo ufficiale dei revisori, uno designato dal ministero degli Interni e sono rinnovabili.

I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione e partecipano alle sue sedute.

Le riunioni del Collegio dei revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - La Commissione scientifica

La Commissione scientifica, se istituita, è composta da un numero di membri variabile da tre a sette, compreso il suo Presidente, ed è nominata, su proposta di quest’ultimo, dal Consiglio di amministrazione.

Presidente e Commissione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

Essa formula proposte ed elabora programmi di attività scientifica e culturale, che sottopone al Consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, se nominato, collabora con il Presidente e lo assiste nell’ordinaria amministrazione. È convocato dal Presidente stesso che lo presiede.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario della Fondazione, se nominato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione; è responsabile della gestione delle attività dell'Istituto e dell'organizzazione tecnica e funzionale interna; cura l'attuazione dei programmi.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e della Commissione scientifica, senza diritto di voto, qualora non sia membro di detti organi.

Art. 17 - Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Il regolamento dovrà prevedere:

  • le modalità di versamento e le modalità per determinare l'entità dei contributi dei terzi per finanziare l'attività, fermo restando che i contributi verranno in ultima istanza deliberati autonomamente, di volta in volta, dai singoli contribuenti
  • le modalità ed i criteri di dettaglio per l'erogazione delle rendite, stabilendo il numero o l'ammontare delle borse di studio da erogare annualmente, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività ed il funzionamento della Fondazione
  • i criteri di stima dei mezzi materiali messi a disposizione della Fondazione dagli Enti fondatori o contribuenti
  • le disposizioni per i contratti di lavoro ed incarichi professionali.


Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione potrà valersi di personale messo a disposizione, in via permanente o temporanea, dagli Enti i cui rappresentanti fanno parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione e utilizzerà, in via prioritaria, le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza degli Organismi rappresentati nel Consiglio stesso.

Art. 18 - I bilanci

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, o un bilancio, secondo le disposizioni statutarie.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, questi determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro Ente, con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge

Art. 20 - Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive.


Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Firmato: Pierangelo Schiera
Firmato: Cristina Scozzoli Notaio