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SALARIO MINIMO TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO

 I ricordi vanno al lungo ma motivato dibattito fra le organizzazioni sindacali sulla applicabilità o meno dell’art. 39 della Costituzione: i sindacati venivano registrati se il loro ordinamento interno era su base democratica e i contratti collettivi di conseguenza avevano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferiva.

Da allora però le vicende della politica, un ruolo più istituzionale ricoperto dai sindacati e un intervento molto significativo della magistratura hanno portato a risolvere il problema dell’efficacia ergo omnes della contrattazione collettiva e ad accantonare il problema dell’attuazione dell’art. 39 della Costituzione. In particolare vanno ricordate la cosiddetta legislazione di sostegno e la giurisprudenza sul carattere obbligatorio e precettivo dell’art. 36 della Costituzione e la individuazione della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria come quella “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Il mondo di oggi e la società di questi tempi ci presentano però preoccupanti novità tali da porci questi interrogativi:

La politica e il livello culturale della sua progettazione offrono garanzie di positivo approccio ai gravi, pesanti, inquietanti problemi sociali?

Il sindacato ha la capacità di rappresentare il mondo del lavoro e di offrire solidi ed efficaci modelli culturali?

E’ da tenere in considerazione il fenomeno, sempre più diffuso nelle società ad alto sviluppo industriale, delle dimissioni?

Abbiamo pensato a questa storia e a questi problemi quando abbiamo ritenuto di organizzare un incontro sul tema del salario minimo, della legge e del contratto collettivo

 

Venerdì, 16 settembre 2021 - ore 17

Teaching Hub, Campus di Forlì - Aula 2

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